3. PERSONE E MEZZI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione degli alunni con disabilità si realizza grazie alla presenza di alcune figure molto importanti per la loro integrazione e di mezzi e situazioni utili a favorirla.

DOCENTI CURRICOLARI

Tra le figure più importanti bisogna considerare i docenti che insegnano le singole discipline o, come nella scuola dell’infanzia, le attività per tutti i bambini. Questi docenti attualmente non hanno una seria preparazione per saper lavorare con gli alunni con disabilità, poiché l’attuale normativa non prevede che essi debbano avere una formazione universitaria in tal senso. Solo col D.M. n. 249/2010 è stata prevista, per i soli docenti della scuola dell’infanzia e primaria la presenza nella loro formazione di circa 31 crediti universitari formativi (circa un semestre) sulle didattiche inclusive. Per quelli di scuola secondaria solo 7 crediti; ciò, specie per i docenti curricolari di scuola secondaria, è del tutto insufficiente.

DOCENTI PER IL SOSTEGNO

Accanto ai docenti curricolari sono presenti i docenti specializzati per il sostegno. Questi sono docenti curricolari che, dopo la laurea, seguono un corso di specializzazione di circa un anno e vengono utilizzati per almeno cinque anni a seguire la classe dove sono presenti alunni con disabilità, al fine di favorirne l’inclusione in detta classe coi compagni ed i docenti curricolari.

Essi vengono assegnati per un’intera cattedra agli alunni certificati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. n° 104/1992, mentre di solito per mezza cattedra per quelli che hanno una certificazione senza gravità (sentenza della Corte Costituzionale  n° 215/1987 e  l. n° 122/2010 art. 9 comma 15).

Il numero delle ore viene indicato nel PEI e, se esso non viene assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale come richiesto, spinge i genitori, talora anche con l’aiuto delle associazioni, a rivolgersi alla Magistratura, che accoglie la richiesta con sentenza che può valere per l’anno in corso o, se si richiede e si dimostra che l’alunno ne ha bisogno anche per gli anni successivi di quel determinato grado di scuola, può valere per tutto questo. Sino al 2014 normalmente si ricorreva al TAR, tribunale amministrativo regionale, ma a  seguito della Sentenza a sezioni unite della Cassazione  n. 25011 del 2014, ci si sarebbe dovuto rivolgere ai Tribunali civili. Però non tutti i TAR  ed i Tribunali civili hanno accolto questo orientamento della Cassazione e quindi ancora, a seconda di questi uffici giudiziari di primo grado, le cause vengono attualmente svolte sia davanti che ai TAR che ai tribunali civili.

COMPAGNI DI CLASSE

Altre persone importantissime da considerare sono i compagni di classe coi quali e grazie ai quali gli alunni con disabilità dovrebbero uscire dall’isolamento e realizzare la loro integrazione scolastica e sociale.

Purtroppo non sempre i docenti curricolari sanno presentare come si deve il compagno con disabilità agli altri alunni della classe e ciò può talora, specie nelle scuole secondarie di secondo grado, danneggiare anche irrimediabilmente l’inclusione, soprattutto se i docenti curricolari non collaborano col collega per il sostegno.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Altra figura importantissima è il Dirigente Scolastico che è fondamentale per saper bene organizzare il processo inclusivo, sia avviando per tempo le richieste necessarie ai diversi enti, sia organizzando il lavoro nella scuola, convocando i Gruppi di lavoro sui singoli casi (GLHO art. 5 DPR del 24/2/1994), sia riunendo il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI art. 15 comma 2 l. n° 104/1992), sia nominando un collaboratore o/e una collaboratrice scolastica per l’assistenza igienica agli alunni con scarsa autonomia personale.

Egli è ancora determinante per richiedere ed insistere con l’Ufficio Scolastico Regionale perché vengano autorizzate classi frequentate da alunni con disabilità con non più di 20 alunni ai sensi dell’art. 5 comma 2 DPR n° 81/2009, o al massimo 22 ai sensi dell’art. 4 dello stesso DPR.

ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Altre figure importanti sono quelle degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 l. n° 104/1992 che debbono essere richiesti ai comuni di residenza degli alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo ed alle province, o agli enti che ad esse subentreranno in tali compiti, per le scuole secondarie di secondo grado (art. 139 del decreto legislativo n° 112/1998). Tali operatori educativi hanno il compito di assistere gli alunni, ad es. con disabilità visiva e motoria nell’uso dei mezzi tecnologici o nell’uso dei vocabolari o nel prendere appunti, o per seguire alunni ipercinetici o con disabilità intellettive gravi o con autismo, facilitandoli nella comunicazione. Per l’assistenza alla comunicazione degli alunni sordi occorrono due tipi di assistenti: gli interpreti gestuali per i sordi che usano la lingua dei segni (LIS) e i comunicatori per i sordi oralisti che vengono aiutati nella lettura labiale o nello svolgimento dei compiti o nella scansione chiara delle parole dei docenti curricolari, i quali dovrebbero comunque sempre fare uso di lavagne luminose per non voltare le spalle agli alunni sordi che leggono sulle labbra del docente.

COLLABORATORI E COLLABORATRICI SCOLASTICHE

Altre figure coinvolte nel processo di inclusione sono i collaboratori e le collaboratrici scolastiche per l’assistenza igienica e la cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità con ridotta autonomia. Tale compito è loro assegnato sia dalla Nota ministeriale prot. n° 3390/2001 che dal CCNL 2006-2009 che agli art. 47, 48 e tab. A stabilisce che tutti i collaboratori sono tenuti ad accompagnare gli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e nei locali della stessa; per gli alunni con maggiori gravità il dirigente scolastico deve dare un incarico personale a seguito del quale i collaboratori incaricati debbono svolgere un breve corso di aggiornamento, al termine del quale passano alla qualifica superiore e ricevono un aumento stipendiale che entra nella base pensionabile ed assumono l’obbligo dell’assistenza igienica consistente nell’accompagnamento ai servizi igienici ed alla cura dell’igiene personale.

Non sempre i dirigenti scolastici applicano tale normativa, vuoi per scarsa conoscenza, vuoi per non litigare con collaboratori e sindacati che male intendono la normativa. Sino ad oggi la scusa maggiore era costituita dal fatto che per il personale scolastico l’aggiornamento non era un obbligo ma solo un diritto e quindi, sottraendosi alla frequenza dei corsi di aggiornamento, i collaboratori potevano legittimamente rifiutare di svolgere tale tipo di assistenza. Ma dopo l’emanazione della nuova legge di riforma n° 107/2015, ciò non sarà più possibile, perché tale legge all’art. 1 comma 181 lettera c) punto n° 8 prevede esplicitamente l’obbligo di aggiornamento in servizio proprio al fine di assicurare l’assistenza igienica.

CONTINUITÀ DIDATTICA

Una buona prassi assai importante e poco realizzata è costituita dal principio della continuità didattica degli alunni con disabilità, per non disorientare gli alunni a causa del continuo alternarsi di docenti, specie di sostegno, di anno in anno e, purtroppo troppo spesso, anche durante lo stesso anno.

Tale principio è scritto per la continuità da un anno all’altro nell’art. 14 comma 1 della l. n° 104/1992 ed è ribadito nell’art. 1 comma 73 della l. n° 622 del 1996, ma viene praticamente eluso a causa della complessità delle norme sui trasferimenti e sulle supplenze, che addirittura prevedono la nomina di un supplente “in attesa dell’avente diritto“ a causa dei ritardi coi quali vengono pubblicate le graduatorie definitive sulle supplenze, talora a fine ottobre e in alcuni casi, sempre più frequenti, anche ai primi di dicembre.

Per evitare la discontinuità, specie in quest’ultimo caso, si dovrebbe far ricorso all’art. 461 del T.U. sulla scuola, approvato con decreto legislativo n° 297/1994, secondo il quale nessun docente può essere spostato dalla propria sede dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni; ma stranamente nessuno, né docenti nominati in prima battuta, né le famiglie vi fanno ricorso. Sarebbe il caso che almeno le famiglie lo disseppelliscano dalle polveri burocratiche.

Da ora in poi le speranze di tutti sono rivolte all’attuazione dell’art. 1 comma 181 lettera c) punto 2 della nuova legge n° 107/2015, che prevede una riforma dei ruoli dei docenti per il sostegno anche al fine di assicurare la continuità didattica. La norma è stata voluta per costituire ruoli separati dei docenti per il sostegno da quelli curricolari, attualmente congiunti, non potendo divenire docente per il sostegno se prima non si è docente curricolare.

Molti docenti curricolari passano con naturalezza dalla cattedra curricolare al posto di sostegno e viceversa, creando una grave discontinuità didattica. La nuova norma tenderebbe a spingere i futuri docenti  per il sostegno ad effettuare una scelta di fondo all’inizio degli studi universitari e poi all’inizio della carriera tra l’insegnamento curricolare e quello di sostegno. Si vedrà come questo principio verrà declinato nell’apposito decreto delegato.

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Altre occasioni per favorire una buona qualità dell’inclusione scolastica è costituito dalle visite e i viaggi di istruzione, che sono considerati fondamentali per rafforzare i legami inclusivi tra gli alunni con disabilità ed i loro compagni. Inizialmente la normativa non facilitava ciò, prevedendo che gli alunni con disabilità potessero partecipare solo se accompagnati, in numero di 2, dal solo docente per il sostegno. Con la C.M. n° 291/1992 si è precisato che accompagnatore, se si ritiene necessario averlo, può essere qualunque membro della comunità scolastica, quindi anche altri docenti, assistenti all’autonomia e alla comunicazione o collaboratori scolastici e familiari. Sarebbe meglio non fare accompagnare gli alunni con disabilità dai propri familiari, specie a partire dalla scuola secondaria di primo grado, per abituarli ad una sempre maggiore autonomia.

Comunque se occorre che accompagnatore non sia uno dei docenti (normalmente con la quota di viaggio ed alloggio offerta dalle agenzie o a carico del fondo di istituto), deve essere altro membro della comunità scolastica o anche una figura esterna individuata anche in accordo con la famiglia. Nelle scuole superiori può esserlo anche un compagno maggiorenne che accetti di farlo, risparmiandosi così la spesa della quota per l’accompagnatore.

Se però l’accompagnatore deve pagare la quota per viaggio e soggiorno, questa dovrà essere a carico della scuola (che potrebbe chiedere una sponsorizzazione ad una banca o una ditta). La quota dell’accompagnatore non può essere messa a carico della famiglia dell’alunno con disabilità, come intendono fare molte scuole. Infatti è da ritenere che, così facendo, l’alunno venga a trovarsi in condizione di discriminazione, dovendo pagare come tutti la propria quota ed in più quella dell’accompagnatore. Una tale discriminazione è vietata dalla l. n° 67/2006, la quale prevede oltre all’obbligo di far cessare la discriminazione, anche il diritto per il discriminato di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali per la subita discriminazione.

ACCORDI DI PROGRAMMA

Altro mezzo giuridico importante è costituito dagli accordi di programma, di cui all’art. 13 comma 1 lettera a) della l. n° 104/1992. Esso è finalizzato a coordinare in un unico progetto tutti i servizi territoriali necessari alla realizzazione del progetto inclusivo sia scolastico che extrascolastico. Esso è promosso, a seconda dell’ambito territoriale, dal Sindaco, dal presidente della Provincia o della Città Metropolitana, dal presidente della Regione, tramite una conferenza dei servizi in cui si raggiunge l’accordo sulla competenza spettante a ciascun ente erogatore di servizi o di finanziamenti, sulle modalità di tale erogazione, sui tempi e sui luoghi della stessa. È prevista l’istituzione di un collegio di vigilanza, che, su richiesta di ciascuna delle parti contraenti o delle famiglie interessate, pone in mora l’Ente eventualmente inadempiente e può addirittura nominare un commissario ad acta che pone in essere le prestazioni dovute ma non effettuate. Ciò evita alle famiglie la necessità del ricorso alla magistratura per ottenere in tempi molto più lunghi l’esigibilità dei propri diritti.

La legge n° 328/2000 ha previsto all’art. 19 l’approvazione dei piani di zona, cioè del coordinamento dei diversi servizi su un determinato territorio, tramite gli accordi di programma. In tali piani può anche essere inclusa la realizzazione del progetto di vita individuale dei singoli alunni con disabilità di cui all’art. 14 della stessa legge. Se i piani di zona sono formulati in modo puntuale con la previsione dettagliata delle prestazioni dovute da ciascun ente, con l’indicazione dei fondi stanziati in bilancio e l’individuazione del responsabile del procedimento, la qualità dell’inclusione scolastica ne esce decisamente rafforzata.
Non sempre purtroppo ciò avviene. Le associazioni di persone con disabilità o loro familiari, che possono per legge partecipare agli accordi di programma (l. n° 328/2000 art. 6), dovrebbero premere politicamente gli amministratori a tutti i livelli territoriali perché gli accordi di programma vengano stipulati sulla base delle normative nazionali e regionali vigenti in modo che siano sempre più puntuali e circoscritti.

Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)