Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu.
Tu che farai tutte quelle domande… io fingerò di saperne di più

Con le parole del brano “A modo tuo” di Luciano  Ligabue abbiamo accompagnato la ripresa scolastica dei nostri ragazzi in compagnia di un progetto di consulenza legale che è stato attivo dal 15 settembre al 30 novembre 2017.

Di cosa si tratta

Il progetto si è posto l’obiettivo di  supportare le famiglie della nostra associazione al fine di consentire loro di affrontare con competenza e consapevolezza il sentiero, a volte tortuoso, dell’inserimento scolastico.

In questo cammino siamo stati aiutati da un esperto di grande fama, l’avvocato Salvatore Nocera, il quale ha risposto ai molti quesiti sui temi dell’inclusione scolastica che sono stati sottoposti tramite mail.

E’ un contributo che l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus ha voluto offrire alle persone con sindrome x fragile e alle loro famiglie per favorire la conoscenza e la tutela dei propri diritti, in modo tale da fornire supporto alla risoluzione di situazioni  a volte problematiche o conflittuali che si verificano con una certa frequenza in ambito scolastico.

 

I quesiti e le risposte

Qui di seguito è possibile leggere alcuni dei principali quesiti posti dai genitori e le risposte dell’avv. Nocera. E’ anche possibile scaricare il file con tutti gli scambi.

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE

QUESITO
Le  schede legali  redatte nel 2015 dall’avvocato Nocera per la nostra Associazione recitano testualmente: “se l’alunno, secondo le sue effettive capacità, ha svolto tutte le discipline, ha realizzato progressi rispetto ai suoi livelli iniziali degli apprendimenti ed ha raggiuntogli obiettivi del suo PEI, ha diritto, al termine degli esami con esito positivo, al diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione”.
Si chiede se questo principio,  rimane valido anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto “Buona scuola”.

RISPOSTA
Rimane valido, poiché la nuova normativa ha confermato il principio fissato nell’art 16 commi 1 e 2.

 

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE INSEGNANTE DI SOSTEGNO

QUESITO
Si chiede di conoscere, in caso di “incompatibilità” tra alunno disabile e insegnante di sostegno, se sia possibile chiedere la sostituzione dello stesso insegnante di sostegno in modo da far si che all’alunno possa essere garantito un percorso scolastico efficiente ed efficace.
Di seguito la lettera che la famiglia che ha posto il quesito ha inviato alla dirigente scolastica:
“Faccio seguito ai continui colloqui intercorsi, dalla fine dell’anno scolastico sino a quello di ieri, per ribadirLe la necessità che a mio figlio, (come già noto affetto dalla sindrome dell’ X-Fragile) che dovrà frequentare la classe seconda sia sostituita l’insegnante di sostegno per manifesta incompatibilità. Tale situazione ha già compromesso nello scorso anno scolastico la possibilità di apprendimento e di miglioramento delle abilità di mio figlio, che ad oggi non sa ancora leggere o scrivere, compromettendo con ciò la sua possibile autonomia ed indipendenza. Mi preme precisare che non è in discussione la professionalità dell’insegnante, che non spetta a me giudicare, ma purtroppo, essendosi manifestata una difficoltà comunicativa e mancanza di empatia con mio figlio, è necessario che si trovi una persona che possa entrare in migliore sintonia e che possa consentirgli di effettuare dei piccoli passi avanti nella Sua autonomia. Le ricordo, come già rappresentato più volte, che la sindrome dell’X-Fragile ha delle caratteristiche così particolari, che da un lato comportano delle minori attitudini rispetto ai coetanei ma per altro verso nasconde un intelligenza ed una abilità che, se sapientemente stimolata, può portare a dei progressi importanti.
Sono sicuro che saprà trovare una soluzione, a quello che ritengo sia al momento una priorità per la crescita di mio figlio.

RISPOSTA
La lettera va bene. Potete insistere citando la sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01 , di cui potete pure leggere la mia scheda sul sito www.aipd.it, cliccando su scuola e poi su schede normative, che fissa il principio che si può chiedere la sostituzione quando non sia possibile instaurare un valido rapporto educativo tra alunno e docente.

 

RIFIUTO DA PARTE DI UN SCUOLA PRIVATA DI UN ALUNNO DISABILE

QUESITO
Un bambino di anni 5 con diagnosi XFragile e’iscritto in una scuola paritaria dell’infanzia gestita dalle suore. La scuola solo oggi (ad anno scolastico iniziato) ha comunicato alla famiglia che non possono accogliere il bambino (al terzo anno di scuola, frequentata sempre nello stesso paese), dicendo loro di cercare una scuola statale perche’ non possono garantire la presenza dell’insegnante di sostegno. Come si puo’ intervenire?

RISPOSTA
L’unico modo è la causa, poichè c’è una sentenza della Cassazione secondo la quale la scuola paritaria ha l’obbligo di fornire a proprie spese il docente per il sostegno. Trovate una mia scheda su tale sentenza sul sito www.aipd.it, cliccando su scuola e poi su schede normative; cercatela col motorino di ricerca mettendo ad es. sostegno e scuole paritarie o viceversa.

 

Progetto di consulenza legale – quesiti e risposte

 

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L’esperto risponde: un consulente legale a supporto delle famiglie