6. L’INCLUSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

L’art. 12 comma 2 della l. n° 104/1992 stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto all’inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi soprattutto nella scuola primaria.

Tale grado di scuola è fondamentale perché segna l’inizio della scuola dell’obbligo che è stato ribadito anche dalla l. n° 53/2003 a decorrere dal compimento del sesto anno di età entro il 31 dicembre. È  possibile l’anticipazione di frequenza per chi compie i 6 anni entro il 30 aprile successivo.

Non è invece consentito ritardare neppure di un anno l’iscrizione e la frequenza alla prima classe della scuola primaria. Molto spesso le famiglie, sostenute anche dai servizi materno-infantili delle AASSLL richiedono la permanenza per uno o più anni nella scuola dell’infanzia. Ciò era anticamente consentito da una vecchia circolare del 1975, quando ancora l’integrazione scolastica era agli inizi. Ma ora non è più consentito, tranne rarissime eccezioni come ad esempio la mancata frequenza scolastica di un anno per gravi motivi di salute. Si confronti la nota ministeriale prot. n° 338 del 2014 che è stata emanata con la citazione di quella vecchia circolare del 1975 ed è stata poi riemanata nell’identico testo ma senza tale citazione con il prot. n° 547 del 21/02/2014 a seguito di proteste delle associazioni aderenti alla FISH.

Fermi restanti tutti i diritti spettanti agli alunni con disabilità  di cui alla scheda n. 2, in scuola primaria sorge l’aspetto nuovo della valutazione degli alunni e quindi del progetto didattico personalizzato. È da tener presente che in tale grado di scuola non è consentito bocciare se non in casi eccezionali col voto unanime di tutti i docenti e del dirigente scolastico e con ampia e documentata motivazione. Si confronti in tal senso il decreto legislativo n° 59/2004 art. 8 comma 2) che ha pure abolito gli esami di licenza elementare.

La riforma Gelmini con il DPR n° 122/2009 ha introdotto la valutazione in voti numerici, che per gli alunni di scuola primaria è sembrata a molti pedagogisti poco adatta a questi bambini. Al fine di evitare apprensioni delle famiglie per il passaggio, ritenuto talora traumatico, dei bimbi con disabilità dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, si suggerisce di prendere contatti, in occasione dell’iscrizione, col dirigente scolastico della scuola primaria, affinchè predisponga per tempo il passaggio alla nuova scuola con la richiesta precoce (entro maggio) delle risorse da rivolgere a tutte le amministrazioni competenti. Altrettanto si suggerisce per il passaggio dalla 5 classe della scuola primaria al 1 anno della scuola secondaria di primo grado.

Per agevolare il passaggio da un grado all’altro di scuola degli alunni con disabilità, la C.M. n° 1/1988 stabilisce, tra le altre modalità per una buona continuità, che il docente per il sostegno dell’anno precedente può seguire per i primi 2-3 mesi l’alunno nella nuova scuola, in modo da facilitare la presa in carico da parte del nuovo docente senza traumi per l’alunno.

Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)